Descrizione
Competenze
La Giunta Esecutiva svolge azione propositiva e di impulso nei confronti dell’Assemblea, ne attua gli indirizzi generali e riferisce annualmente alla stessa sulla propria attività.
Alla Giunta Esecutiva compete l'adozione di tutti gli Atti d’amministrazione a contenuto generale o ad elevata discrezionalità, i regolamenti e di tutti gli atti che per loro natura devono essere adottati da organi collegiali e non rientrano nella competenza esclusiva dell’Assemblea, del Presidente, del Segretario, dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
La Giunta Esecutiva svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri generali cui dovranno attenersi i dirigenti e i responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
La Giunta Esecutiva si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni quindici giorni. Può riunirsi inoltre su convocazione del Presidente, ogni qualvolta lo ritiene necessario o lo richiedano almeno la metà dei suoi componenti.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Le sedute della Giunta Esecutiva sono valide quando siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Le riunioni della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.